Il Trust

Il Trust è un istituto giuridico potente ed efficace per il raggiungimento di obiettivi di tutela patrimoniale, pianificazione successoria e pianificazione fiscale. La particolare natura richiede un approccio attento e personalizzato, che presenta alcune complessità da valutare.

Essendo l’unico strumento che riesce a raggiungere pienamente tutti gli obiettivi sopradescritti (al contrario di altre soluzioni che hanno efficacia parziale o specifica su singoli temi), tratteremo diffusamente l’argomento non successivi articoli di approfondimento.

Cominciamo con una disamina complessiva dell’istituto.

Briefing sul Trust: Struttura, Finalità e Disciplina Fiscale in Italia

Il trust si configura come un istituto giuridico di matrice anglosassone, pienamente riconosciuto nell’ordinamento italiano, che offre potenti strumenti per la protezione del patrimonio, la pianificazione successoria e la gestione di interessi complessi, oltre che fornire interessanti opzioni di pianificazione fiscale. Il suo meccanismo centrale è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti dal disponente in un trust escono dalla sua sfera giuridica per costituire una massa distinta e autonoma, gestita da un trustee per il perseguimento di finalità specifiche a favore di beneficiari. Tale patrimonio segregato risulta inattaccabile dai creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari.

Il Trust in sintesi

Sul piano fiscale, l’istituto presenta una duplice articolazione. Ai fini delle imposte dirette, la distinzione fondamentale è tra trust opaco, soggetto passivo autonomo IRES, e trust trasparente, il cui reddito viene imputato per trasparenza ai beneficiari individuati. Ulteriori distinzioni tra trust commerciale e non commerciale determinano significative differenze nel trattamento di dividendi e plusvalenze.

Per le imposte indirette, in particolare l’imposta sulle successioni e donazioni, si è assistito a una svolta epocale. Dopo un lungo dibattito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, recepita ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 2022, ha consolidato il principio della tassazione “in uscita”: l’imposta è dovuta solo al momento dell’effettivo trasferimento della ricchezza dal trust ai beneficiari, e non all’atto del conferimento iniziale. A coronamento di questa evoluzione, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, introduce una novità di fondamentale importanza strategica: a partire dal 1° gennaio 2025, il disponente ha la facoltà di optare per la tassazione “in entrata”. Questa opzione consente di anticipare l’imposizione al momento del conferimento dei beni, cristallizzando l’applicazione di aliquote e franchigie attuali e neutralizzando la tassazione sui futuri incrementi di valore del patrimonio in trust.

Nonostante la robusta protezione offerta, il trust non costituisce uno schermo assoluto. I creditori possono avvalersi di rimedi legali, seppur limitati a casi estremi, come l’azione revocatoria per rendere inefficace l’atto di conferimento, specialmente se compiuto con finalità elusive o fraudolente. La validità e l’efficacia del trust sono subordinate alla sua costituzione per scopi meritevoli e leciti, rendendo imprescindibile un’attenta pianificazione e consulenza specialistica.


1. Definizione e Struttura dell’Istituto del Trust

1.1. Nozioni Fondamentali

Il trust è un istituto giuridico che si sostanzia in un rapporto fiduciario. Mediante un atto istitutivo e uno o più atti dispositivi, un soggetto (il disponente o settlor) trasferisce beni o diritti a un altro soggetto (il trustee), il quale ha l’obbligo di gestirli e amministrarli secondo le direttive impartite, nell’interesse di terzi (i beneficiari) o per il raggiungimento di uno scopo specifico. L’istituzione di un trust non dà vita a un nuovo ente dotato di personalità giuridica, ma a un complesso di beni e rapporti giuridici vincolati a una determinata destinazione.

1.2. I Soggetti Coinvolti

La struttura del trust coinvolge tipicamente le seguenti figure:

Soggetto

Ruolo e Funzioni

Disponente (Settlor)

È la persona fisica o giuridica che istituisce il trust, definisce le regole di funzionamento nell’atto istitutivo e trasferisce parte del proprio patrimonio nel trust, spossessandosene.

Trustee (Amministratore)

Diventa l’intestatario formale e il gestore dei beni conferiti. Ha il potere e il dovere di amministrarli diligentemente secondo le regole del trust e la legge applicabile. I beni non entrano nel suo patrimonio personale. Può essere una persona fisica di fiducia, un professionista o una società specializzata (Trust Company). In Italia la professione non è regolamentata, ma è cruciale che possieda competenze legali e fiscali. Agisce nell’interesse dei beneficiari.

Beneficiario

È la persona o l’ente a favore del quale il trust è istituito. È il destinatario dei benefici derivanti dalla gestione dei beni (es. redditi) o del patrimonio stesso alla scadenza del trust.

Guardiano (Protector)

Figura facoltativa, ma di frequente utilizzo. È nominato dal disponente per vigilare sull’operato del trustee, garantendo che agisca in conformità con l’atto istitutivo e nell’interesse dei beneficiari. Può avere poteri di veto su determinate operazioni o, in casi gravi, di revoca del trustee.

1.3. Il Principio della Segregazione Patrimoniale

Il cuore e la forza del trust risiedono nella segregazione patrimoniale. L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja stabilisce che i beni conferiti in trust:

  • Costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del trustee.
  • Sono intestati al trustee (o a un’altra persona per suo conto).

Questo effetto segregativo, opponibile ai terzi, implica che i beni in trust sono protetti dalle vicende personali dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, non possono essere aggrediti dai creditori personali del disponente, del trustee o dei beneficiari (durante la vita del trust). Tale patrimonio risponde unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nella sua qualità, ovvero per il perseguimento dello scopo del trust.


2. Inquadramento Giuridico e Tipologie in Italia

2.1. Riconoscimento nell’Ordinamento Italiano

L’Italia, pur non avendo una legge interna specifica che disciplina il trust, ne riconosce la piena validità e legittimità a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (Legge n. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992). Questo permette la costituzione di “trust interni”, ovvero trust che presentano elementi di collegamento prevalentemente con l’Italia (disponente, beni, beneficiari residenti in Italia) ma che sono regolati da una legge straniera scelta dal disponente (es. legge di Jersey, Inghilterra, Malta). Tale scelta è legittima purché gli effetti del trust non contrastino con norme interne inderogabili o di ordine pubblico.

2.2. Principali Classificazioni di Trust

I trust possono essere configurati in modi diversi per adattarsi a specifici obiettivi.

  • Trust Revocabile vs. Irrevocabile:
    • Revocabile: Il disponente può modificare i termini o sciogliere il trust in qualsiasi momento. Offre grande flessibilità, ma una minore protezione patrimoniale e fiscale, poiché i beni potrebbero essere ancora considerati nella sua sfera di disponibilità.
    • Irrevocabile: Il disponente perde definitivamente il controllo sui beni conferiti e non può modificare o sciogliere il trust. Questa forma garantisce la massima segregazione patrimoniale e i maggiori benefici fiscali.
  • Trust Discrezionale vs. Fisso (o “con diritti quesiti”):
    • Discrezionale: Il trustee ha la facoltà di decidere se, quando, a chi e in che misura distribuire i redditi o il capitale tra una classe di beneficiari. Offre flessibilità per adattarsi a circostanze future, ma richiede massima fiducia nel trustee.
    • Fisso: L’atto istitutivo predetermina in modo vincolante le quote e i tempi di distribuzione dei benefici. Garantisce certezza ai beneficiari.
  • Trust Trasparente vs. Opaco (Distinzione Fiscale):
    • Trasparente: I beneficiari del reddito sono “individuati”, ovvero hanno un diritto soggettivo a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dal trust. Il reddito è tassato per trasparenza in capo ai beneficiari.
    • Opaco: I beneficiari non sono “individuati” o il trustee ha piena discrezionalità nell’attribuire il reddito. Il reddito è tassato direttamente in capo al trust, quale soggetto passivo IRES.

2.3. Trust di Scopo e Applicazioni Pratiche

Il trust è uno strumento versatile utilizzato per molteplici finalità:

  • Trust Familiare o Successorio: Per proteggere il patrimonio familiare, gestire passaggi generazionali di aziende, tutelare figli minori o soggetti deboli.
  • Trust “Dopo di Noi”: Istituito ai sensi della L. 112/2016 per l’assistenza e la cura di persone con disabilità gravi, beneficia di un regime fiscale di esenzione.
  • Trust Liquidatorio: Finalizzato alla liquidazione di un patrimonio (es. aziendale) per soddisfare i creditori.
  • Trust di Garanzia: Costituito per garantire l’adempimento di un’obbligazione a favore di uno o più creditori.
  • Trust Immobiliare: Specificamente designato per la gestione e protezione di beni immobili.
  • Trust Holding (o Aziendale): Utilizzato per detenere e gestire partecipazioni societarie, ottimizzando il controllo e la pianificazione fiscale del gruppo.

3. Disciplina Fiscale: Imposte Indirette (Successioni e Donazioni)

La tassazione indiretta dei trust ha subito una profonda evoluzione, culminata in un nuovo assetto normativo.

3.1. L’Evoluzione del Dibattito: Tassazione “in Entrata” vs. “in Uscita”

Per anni, il tema è stato al centro di un acceso dibattito tra dottrina, giurisprudenza e prassi dell’Amministrazione Finanziaria.

  • Tesi della “Tassazione in Entrata” (sostenuta inizialmente dall’Agenzia delle Entrate): L’imposta sulle successioni e donazioni era dovuta al momento del conferimento dei beni nel trust (atto dispositivo), considerato come l’atto di costituzione di un vincolo di destinazione fiscalmente rilevante.
  • Tesi della “Tassazione in Uscita” (sostenuta dalla dottrina e poi dalla giurisprudenza): Il presupposto dell’imposta è l’effettivo arricchimento del beneficiario, che si realizza solo quando i beni gli vengono materialmente trasferiti dal trustee. L’atto di conferimento è fiscalmente neutro.

3.2. Il Consolidamento Giurisprudenziale e il Recepimento dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 34/E del 2022)

Con molteplici pronunce (ex multis, Cass. 30 ottobre 2020, n. 24154), la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento favorevole alla tassazione “in uscita”, affermando che il presupposto impositivo coincide con il reale trasferimento di ricchezza al beneficiario.

Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente recepito questo orientamento, superando la propria prassi precedente. I principi cardine stabiliti sono:

  • Presupposto Impositivo: L’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo al momento dell’attribuzione dei beni e dei diritti dal trust ai beneficiari.
  • Atti di Istituzione e Dotazione: Sono soggetti a imposta di registro in misura fissa, in quanto non comportano un trasferimento di ricchezza imponibile.
  • Aliquote e Franchigie: Si determinano al momento dell’attribuzione finale, in base al rapporto di parentela tra il disponente originario e il beneficiario.

3.3. La Svolta Normativa: Il Decreto Legislativo 139/2024

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 segna un punto di svolta, introducendo una flessibilità strategica fondamentale.

  • L’Opzione per la Tassazione “in Entrata”: A partire dal 1° gennaio 2025, viene concessa al disponente la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del conferimento dei beni nel trust (“in entrata”).
  • Modalità di Esercizio: L’opzione va esercitata in occasione di ciascun apporto di beni o, per i trust testamentari, all’apertura della successione.
  • Conseguenze: Se si opta per la tassazione anticipata, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non saranno più soggetti a imposta.
  • Casi Particolari: Se al momento dell’apporto i beneficiari non sono determinati, l’imposta si calcola applicando l’aliquota più elevata (8%) senza franchigie.

Vantaggi Strategici dell’Opzione

La scelta per la tassazione “in entrata”, sebbene comporti un esborso finanziario anticipato, offre due rilevanti opportunità:

  1. Cristallizzazione del Regime Fiscale: Consente di beneficiare dell’attuale quadro normativo, considerato particolarmente favorevole in termini di aliquote e franchigie.
  2. Esenzione degli Incrementi di Valore: Evita che i futuri e auspicabili incrementi di valore del patrimonio (dalla data di apporto a quella di attribuzione finale) siano soggetti a tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

3.4. Imposte Ipotecaria, Catastale e di Registro

Coerentemente con il principio di tassazione “in uscita”, la Circolare 34/E/2022 chiarisce che:

  • All’atto del conferimento di beni immobili nel trust, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  • All’atto del trasferimento finale degli immobili ai beneficiari, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale.

4. Disciplina Fiscale: Imposte Dirette (IRES/IRPEF)

4.1. Il Trust come Soggetto Passivo IRES

La Legge Finanziaria 2007 ha attribuito al trust autonoma soggettività tributaria, includendolo tra i soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

4.2. Trust Trasparente vs. Trust Opaco: Imputazione e Tassazione

  • Trust Trasparente: Il reddito prodotto, ovunque conseguito, è imputato per trasparenza ai beneficiari individuati, indipendentemente dall’effettiva percezione. Tale reddito è qualificato come reddito di capitale (art. 44, c. 1, lett. g-sexies TUIR) in capo al beneficiario residente e concorre a formare il suo reddito complessivo IRPEF.
  • Trust Opaco: Il reddito è tassato direttamente in capo al trust con aliquota IRES. Le successive distribuzioni di tale reddito ai beneficiari, di norma, non sono imponibili in capo a questi ultimi (poiché già tassate in capo al trust), con un’importante eccezione per i trust commerciali.

4.3. Trust Commerciale vs. Trust non Commerciale

  • Trust non Commerciale: Determina il reddito imponibile secondo le regole previste per gli enti non commerciali (art. 143 TUIR), sommando le singole categorie reddituali (fondiari, di capitale, diversi, etc.). Le plusvalenze su partecipazioni sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. I dividendi sono tassati per intero.
  • Trust Commerciale (incluso Trust Holding): Determina il reddito secondo le regole del reddito d’impresa. Questa qualificazione, che richiede un’ingerenza attiva nella gestione delle partecipate, consente di beneficiare di regimi fiscali vantaggiosi come la participation exemption (PEX), con esenzione del 95% su dividendi e plusvalenze. Tuttavia, la Circolare 34/E/2022 ha stabilito che le successive distribuzioni di reddito da parte di un trust opaco commerciale ai beneficiari sono assimilate a distribuzioni di utili e quindi soggette a ritenuta del 26%.

4.4. Trust Esteri e Giurisdizioni a Fiscalità Privilegiata

Una disciplina specifica si applica alle attribuzioni a beneficiari residenti in Italia provenienti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata (livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano). In questi casi, per evitare una sostanziale detassazione, le somme corrisposte sono considerate redditi di capitale imponibili in Italia in capo al percipiente. Se non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito si presume reddito.


5. Protezione Patrimoniale e Limiti

5.1. L’Impignorabilità dei Beni in Trust

Il principio di segregazione rende i beni in trust inattaccabili dai creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari. Essi sono schermati da iniziative esecutive e non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee.

5.2. Strumenti a Tutela dei Creditori

La protezione non è assoluta se il trust è costituito con finalità illecite o elusive. I creditori del disponente possono esperire principalmente due rimedi:

  • Azione Revocatoria Ordinaria (art. 2901 c.c.): Entro 5 anni dall’atto di conferimento, un creditore può chiedere al giudice di dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto dispositivo, se prova il pregiudizio alle sue ragioni creditorie e la consapevolezza del debitore (e del terzo, in caso di atto oneroso).
  • Espropriazione ex art. 2929 bis c.c.: Per i crediti sorti prima dell’atto di conferimento a titolo gratuito, il creditore munito di titolo esecutivo può procedere direttamente al pignoramento dei beni immobili o mobili registrati conferiti nel trust, senza attendere l’esito di un’azione revocatoria, a condizione che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto di conferimento.

5.3. Condizioni per l’Efficacia della Protezione

Per essere efficace e non attaccabile, il trust deve essere costituito:

  • Preventivamente: Prima che si manifestino rischi concreti o pendenze legali.
  • Per Finalità Lecite: La causa del trust deve essere meritevole di tutela. È nullo e potenzialmente reato se istituito per sottrarsi al pagamento delle imposte, frodare i creditori o ledere i diritti degli eredi legittimari.

6. Aspetti Internazionali e Convenzionali

L’utilizzo del trust in contesti transnazionali solleva questioni complesse relative all’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sia in materia di reddito e patrimonio sia di successioni e donazioni.

  • Qualificazione del Trust: Un problema centrale è stabilire se un trust possa qualificarsi come “persona” e “residente” ai sensi dei Modelli di Convenzione OCSE, presupposti per accedere ai benefici convenzionali. Generalmente, un trust opaco, soggetto a IRES in Italia, è più facilmente assimilabile a una “company” e quindi a una “person” residente.
  • Beneficiario Effettivo: Per beneficiare della riduzione delle ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties, il trust deve qualificarsi come beneficial owner dei redditi percepiti. Ciò richiede un’analisi sostanziale per escludere che il trust sia una mera conduit company o un intermediario, verificando che abbia il dominio e il controllo effettivo sui flussi reddituali. La giurisprudenza italiana richiede il superamento di test specifici (substantive business activity, dominion, business purpose).
  • Attribuzioni ai Beneficiari: Le somme attribuite dal trust ai beneficiari, se non qualificabili diversamente, sono generalmente considerate come “altri redditi” (other income) ai sensi dell’art. 21 del Modello OCSE.