Il Decreto Sicurezza Lavoro (D.L. n. 159/2025) all’art. 13, in vigore dal 31.10.2025 ha (re)introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Secondo i chiarimenti forniti da Unioncamere, questo obbligo
- Riguarda esclusivamente le società di capitali, le società consortili e le cooperative.
- Si applica all’amministratore unico o all’amministratore delegato oppure, in mancanza, al Presidente
del Consiglio di amministrazione. - Prevede che il domicilio digitale dell’amministratore non possa coincidere con quello della società.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo:
- Gli amministratori di società di persone
- I soggetti che nelle società di capitali assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri).
Per quanto riguarda le tempistiche:
- Per i soggetti che al 31.10.2025 ricoprono le cariche interessate, la comunicazione dell’indirizzo PEC
deve essere effettuata entro il 31.12.2025. - Per i soggetti nominati o confermati, la comunicazione deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina.
L’inosservanza dell’obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata (da 206 a 2.064 euro per ogni amministratore obbligato), con riduzione a 1/3 se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza. Oltre a ciò, la mancata comunicazione comporterà la sospensione di qualsiasi pratica presentata presso il registro imprese.


