La nuova tassazione dei dividendi dopo la Legge di Bilancio 2026

L’intervento normativo attuato nella Finanziaria 2026 ha riscritto gli articoli 59 e 89 del TUIR, introducendo una “doppia soglia” di sbarramento per le distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026. 
Per mantenere i benefici fiscali (esclusione del 95% per i soggetti IRES o del 41,86% per i soggetti IRPEF), il socio deve ora soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti alternativi :
Soglia di partecipazione: possesso di una quota di capitale (diretta o indiretta) non inferiore al 5%
Soglia di valore: detenzione di una partecipazione il cui valore fiscale sia pari o superiore a 500.000 euro. 


In mancanza di entrambi i requisiti, il dividendo percepito nell’esercizio di attività d’impresa concorrerà integralmente (100%) alla formazione del reddito imponibile.

Sintesi della tassazione per tipologia di percettore

Il trattamento fiscale dei dividendi varia significativamente in base alla natura giuridica del socio residente. Di seguito il dettaglio delle diverse casistiche.

1. Persona fisica che non esercita attività d’impresa

Per i risparmiatori privati, la riforma 2026 non ha introdotto variazioni. Gli utili percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa continuano a essere assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%.

  • Il prelievo è operato direttamente dalla società che distribuisce.
  • Il socio non ha l’obbligo di indicare i proventi in dichiarazione dei redditi.

2. Persona fisica che esercita attività d’impresa o lavoro autonomo

  • Imprenditore Individuale: Se la partecipazione è relativa all’impresa, il dividendo segue le nuove soglie. Se la partecipazione è sopra soglia (5% o 500k €), la quota imponibile è del 58,14%; se sotto soglia, il dividendo è imponibile al 100%.
  • Lavoratore Autonomo/Professionista: Di norma, i dividendi percepiti da un professionista sono considerati redditi di capitale personali e subiscono la ritenuta secca del 26%, salvo i rari casi di strumentalità provata all’attività professionale.

3. Società di capitali (Soggetti IRES)

Le società residenti (S.r.l., S.p.A.) sono i soggetti più colpiti dalla riforma.

  • Sopra soglia: Si applica l’esclusione del 95%. L’utile è imponibile solo per il 5%, con una tassazione effettiva dell’1,20% 
  • Sotto soglia: Il dividendo è integralmente imponibile (100%) con aliquota IRES del 24%.

4. Società di persone commerciale (SNC, SAS)

Queste società agiscono come “filtro” e il reddito viene imputato ai soci per trasparenza.

  • Sopra soglia: Il dividendo concorre alla formazione del reddito della società nella misura del 58,14%.
  • Sotto soglia: Imponibilità integrale del 100%.

5. Società semplice che non esercita attività commerciale

Per le società semplici si applica il principio del “look-through” (trasparenza pura).  La tassazione non è determinata dalla società semplice, ma dalla natura dei suoi soci:

  • Socio persona fisica: Subisce la ritenuta del 26% sulla sua quota di utile.
  • Socio società di capitali/impresa: Si applicano i regimi sopra descritti (esclusione 95% o 41,86%), a condizione che le soglie dimensionali (5% o 500k €) siano rispettate a livello della società semplice.

Tabella riassuntiva (Delibere dal 01/01/2026)

 

Percettore del Dividendo

Requisito per Agevolazione

Quota Imponibile (Sopra Soglia)

Quota Imponibile (Sotto Soglia)

Modalità Prelievo

Privato (PF)

Nessuno

100%

100%

Ritenuta 26%

Soggetto IRES

5% Cap. o 500k € Valore

5%

100%

IRES 24%

Imprenditore Ind.

5% Cap. o 500k € Valore

58,14%

100%

IRPEF

Società Persone (SNC/SAS)

5% Cap. o 500k € Valore

58,14%

100%

Trasparenza

Professionista

Nessuno

100%

100%

Ritenuta 26%

Società Semplice

Criterio Look-through

In base al socio

In base al socio

Trasparenza

Lo Studio resta a disposizione per analizzare le posizioni specifiche e valutare le strategie di adeguamento più opportune alla luce delle nuove soglie dimensionali.