Detraibilità iva fatture a cavallo d’anno 2017-2018

Si sperava in un intervento intepretativo di buon senso da parte della Agenzia delle entrate in merito ai nuovi termini di detraibilità iva delle fatture a cavallo d’anno, ma si è rimasti delusi.

Questo costringerà il contribuente ad una corsa ad ostacoli per poter usufruire della detraibilità iva fatture a cavallo d’anno 2017-2018,  poichè tutte le fatture ricevute datate 2017 dovranno essere obbligatoriamente inserite entro la liquidazione iva di dicembre, pena la perdita del diritto a detrarre l’iva pagata al fornitore.

L’art. 2 del DL 50/2017 infatti modifica l’art. 19 del D.p.r. 633/72 in merito al diritto alla detrazione, disponendo che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Il diritto alla detrazione iva sorge, come è noto, nel momento della esagibilità della stessa, che siteticamente corrisponde a:

  • consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili;
  • stipula dell’atto per i beni immobili;
  • pagamento per le prestazioni di servizi;
  • data di emissione fattura se antecedente a quanto sopra.

D’altronde, presupposto per l’esercizio del diritto di detrazione è la annotazione delle fatture ricevute nei registri iva, per cui per evitar il rischio di render la gestione delle operazioni a cavallo d’anno fattibile per il contribuente, il legislatore ha pensato bene di modificare anche l’art 25 del D.pr. 633/72 disponendo che le fatture d’acquisto o le bollette doganali debbano esser annotate “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

La nuova disposizione di fatto implica che le fatture alle operazioni la cui esigibilità è nel 2017 dovranno necessariamente essere incluse nella liquidazione iva di dicembre, in modo da poter concorrere alla dichiarazione iva 2017.

Si è sperato in un intervento di buon senso da parte della Agenzia delle Entrate che intepretasse la nuova disposizione nel senso di permettere di annotare le fatture 2017 comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione (30.04.2018), ma così non è stato, quantomento fino ad oggi.

Per cui tutte le fatture relative a beni consegnati nel 2017, o acquisto di beni immobili con atto datato 2017, o servizi  pagati nel 2017, dovranno essere reperite in tempo utile per poter essere incluse nella liquidazione iva relativa a dicembre 2017, altrimenti non sarà più possibile dedurne l’iva.

 

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