Oneri deducibili e detraibili dichiarazione dei redditi 2018

Anche quest’anno si avvicina la stagione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, e ci si prepara a raccogliere tutta la documentazione utile.

In questo contributo e nei seguenti ci proponiamo di esporre un elenco il più completo possibile delle varie casisitiche di deducibilità/detraibilità, evidenziando la documentazione da raccogliere.

Prima di esaminare le casistiche di oneri detraibili ed oneri deducibili, è opportuno però fissare preliminarmente alcuni concetti di base.

Per oneri detraibili si intendono le spese che possono essere detratte per una prefissata percentuale (19% normalmente) dall’imposta dovuta.

In questo caso il calcolo del risparmio di imposta è immediato, essendo sufficiente moltiplicare l’ammontare della spesa per la percentuale di detrazione.

Ad esempio, 1.000euro di spese mediche comportano un risparmio di imposta pari a 1.000×19%=190 euro.

Per oneri deducibili si intendono le spese, analiticamente o forfettariamente determinate, che riducono la base imponibile.

Il risparmio di imposta è perciò legato alla aliquota marginale in cui viene a posizionarsi il singolo contribuente.

Nel caso perciò ad esempio di un contribuente con un reddito lordo compreso fra i 15 e 28mila euro, e perciò con una aliquota marginale del 27%, , il sostenimento di un onere deducibili (come ad esempio contributi previdenziali) di 1.000 euro comporta un risparmio di imposta di 1.000×27%=270 euro.

Gli oneri detraibili sono normalmente detraibili sia se acquistati per sé che per i familiari a carico.

Per familiari si intendono:

  • Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
  • I figli (naturali, adottivi, riconosciuti, affidati)
  • Gli altri familiari di cui all’art 433 del cod. civ (genitori, affini, fratelli e sorelle)

L’elenco stabilisce anche l’ordine del diritto alla detrazione. Ad esempio in caso di padre e figlio lavoratore e madre disoccupata, la detrazione spetta di diritto prima al padre (poiché ha il coniuge a carico) ed in via subordinata al figlio (poiché la madre rientra nella categoria Altri familiari).

Il familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede nell’anno di imposta considerato un reddito inferiore ai 2.840,51 euro.

Nel computo del reddito complessivo è necessario considerare anche (oltre ai normali redditi che compongono l’imponibile Irpef):

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge n. 388/2000);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi;
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.

Altra caratteristica comune è la generale deducibilità per cassa degli oneri sostenuti, indipendentemente dal periodo di riferimento che può essere precedente, coincidente o successivo rispetto a quello di effettivo versamento.

In merito agli oneri documentali un ulteriore breve nota: i vari provvedimenti inerenti al c.d. “730 precompilatonon esentano i contribuenti dall’onere di conservare la documentazione, per cui la presa d’atto “sic et simpliciter” degli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque esser oggetto di contestazione in mancanza di supporto documentale.

Riportiamo nelle sezioni Oneri deducibili ed oneri detraibili, per una più immediata consultazione operativa l’elenco delle varie casistiche di oneri detraibili e deducibili, affiancandogli la documentazione che il contribuente è tenuto ad ottenere e conservare per poter usufruire della detrazione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *