Introduzione: L’Evoluzione del Paradigma Fiscale per le Partite IVA dal 2025
Il panorama tributario italiano dedicato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni si consolida, per l’anno d’imposta 2025, attorno alla figura centrale del Regime Forfettario. Istituito originariamente con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) 1, questo istituto non rappresenta più una semplice misura transitoria o di nicchia, bensì il “regime naturale” per la stragrande maggioranza delle partite IVA individuali nel nostro Paese. La sua struttura, concepita per garantire una radicale semplificazione degli adempimenti e una pressione fiscale ridotta e predeterminabile, ha subito nel corso dell’ultimo decennio numerose manutenzioni legislative che ne hanno modificato la portata e l’attrattività.
L’anno 2025 segna un momento di ulteriore evoluzione, caratterizzato da interventi normativi mirati, contenuti principalmente nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e poi confermati nella Legge di bilancio 2026, che ridefiniscono parzialmente il perimetro di accesso e le opportunità di crescita per i contribuenti minori. In un contesto economico segnato dalla necessità di stimolare l’autoimprenditorialità e, al contempo, di contrastare l’evasione fiscale attraverso la tracciabilità digitale, il Regime Forfettario si pone come un ibrido complesso: da un lato offre una Flat Tax estremamente competitiva (15% o 5%), dall’altro impone vincoli stringenti per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza o arbitraggi fiscali indebiti.
1. I Pilastri dell’Accesso: Requisiti Oggettivi e Soggettivi dal 2025
L’adesione al Regime Forfettario non è subordinata all’esercizio di un’opzione (salvo casi particolari di provenienza da altri regimi), ma costituisce lo status fiscale automatico per tutti i soggetti che possiedono i requisiti di legge e non incorrono in cause di esclusione. Questa natura di “regime naturale” impone al contribuente e al consulente un monitoraggio preventivo rigoroso, poiché l’applicazione indebita del regime comporta il recupero delle imposte ordinarie (IRPEF, IVA, IRAP) con relative sanzioni.
1.1 Il Requisito Soggettivo: Chi può accedere
Il perimetro soggettivo è rimasto invariato nella sua definizione statutaria: il regime è riservato esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione.1
Ciò implica una netta demarcazione rispetto alle forme societarie. Sono ammessi:
- Ditte individuali (commercianti, artigiani).
- Liberi professionisti iscritti ad albi o ordini (avvocati, ingegneri, medici, ecc.).
- Freelance senza ordine professionale (consulenti web, copywriter, formatori).
- Imprese familiari (con la specificità che l’imposta è calcolata interamente sul titolare).
Restano tassativamente esclusi, a prescindere dal volume d’affari:
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.).
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.).
- Cooperative.
- Associazioni professionali tra artisti e professionisti (studi associati).
La ratio di questa limitazione risiede nella volontà di agevolare la “piccola” attività personale, evitando che strutture giuridiche complesse, dotate di autonomia patrimoniale (anche imperfetta), possano beneficiare di una tassazione piatta che prescinde dall’analisi analitica dei costi.
1.2 Il Limite dei Ricavi e Compensi: La Soglia degli 85.000 Euro
Il requisito dimensionale principale rimane ancorato alla soglia di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui.1 Questo valore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, è confermato per il 2025 e rappresenta il discrimine fondamentale tra la tassazione sostitutiva e quella progressiva IRPEF.
Il Principio di Cassa e le sue implicazioni
È fondamentale comprendere che la verifica del limite di 85.000 euro avviene, per la quasi totalità dei contribuenti (professionisti e imprese in contabilità semplificata), secondo il principio di cassa.4 Rilevano, pertanto, esclusivamente le somme effettivamente incassate nel periodo d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre), indipendentemente dalla data di emissione della fattura o dall’effettuazione della prestazione.
Questo meccanismo offre margini di pianificazione fiscale verso la fine dell’anno: posticipare un incasso da dicembre a gennaio può permettere di rientrare nel limite e conservare il regime per l’anno successivo. Tuttavia, tale pianificazione deve essere reale e non simulata.
Il Ragguaglio ad Anno per le Nuove Attività
Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno (ad esempio, apertura della Partita IVA il 1° luglio 2025), il limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato ad anno.
La formula da applicare è: Limite Massimo = (85.000/365) x giorni di attività
Se un contribuente apre la Partita IVA il 1° luglio (operativo per 184 giorni), il suo limite per il 2025 non sarà 85.000 euro, bensì 42.849 euro. Il superamento di questa soglia ridotta comporterà la fuoriuscita dal regime a partire dal 2026. È un errore comune ritenere di avere a disposizione l’intero plafond nel primo anno di attività, errore che può costare caro in termini di pianificazione.
1.3 Il Limite per le Spese del Personale: La Svolta del 2025
Una delle novità più incisive della Legge di Bilancio 2025 riguarda la modifica del limite relativo alle spese sostenute per il personale e il lavoro accessorio. Fino al 31 dicembre 2024, tale soglia era fissata a 20.000 euro lordi annui, un tetto che di fatto impediva a molti forfettari di assumere dipendenti full-time o di avvalersi di collaboratori strutturati.
A partire dal 1° gennaio 2025, il limite è stato elevato a 35.000 euro lordi annui.
Nel computo di questo plafond rientrano diverse voci di spesa, che devono essere attentamente monitorate al lordo (comprensive di oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro e del dipendente):
- Retribuzioni erogate a lavoratori dipendenti e assimilati.
- Compensi per collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co).
- Somme corrisposte a titolo di lavoro accessorio (es. prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia/Presto, ove compatibili).
- Utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro.
- Spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.1
Analisi dell’Impatto: L’innalzamento a 35.000 euro non è un semplice adeguamento inflattivo, ma una misura strutturale che permette al forfettario di trasformarsi in una micro-impresa con dipendenti. Con 35.000 euro è possibile, ad esempio, coprire il costo aziendale di un dipendente full-time con stipendio medio/basso, o di due part-time. Questo elimina il disincentivo all’assunzione che caratterizzava il regime precedente, allineando la normativa alla necessità di crescita occupazionale. Tuttavia, si ricorda che queste spese non sono deducibili analiticamente dal reddito (che resta determinato forfettariamente), ma rilevano solo come condizione di accesso/permanenza.
2. Il Campo Minato delle Cause di Esclusione
L’apparente semplicità del regime forfettario si scontra con una serie di “cause ostative” (art. 1, comma 57, L. 190/2014) introdotte per evitare comportamenti elusivi. La verifica dell’assenza di queste cause deve essere effettuata annualmente.
2.1 La Partecipazione a Società e il “Doppio Binario” di Controllo
Il legislatore intende impedire che un soggetto possa “spacchettare” la propria attività tra una società (soggetta a tassazione ordinaria) e una ditta individuale forfettaria per erodere la base imponibile.
È pertanto escluso dal regime chi:
- Partecipa a società di persone (S.n.c., S.a.s.), associazioni professionali o imprese familiari contemporaneamente all’esercizio dell’attività.1 La semplice detenzione di quote, anche di minoranza, in una società di persone operativa è causa di esclusione.
- Controlla, direttamente o indirettamente, Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) o Associazioni in Partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla partita IVA individuale.1
La Riconducibilità: Per le S.r.l., l’esclusione scatta solo se coesistono il controllo (maggioranza dei voti o influenza dominante, computando anche le quote dei familiari conviventi) e la riconducibilità delle attività. Quest’ultima non si basa solo sui codici ATECO, ma sull’effettiva sovrapposizione economica. Se il forfettario fattura somme rilevanti alla propria S.r.l., l’Agenzia delle Entrate presume la riconducibilità e disconosce il regime. È essenziale che i flussi economici e la tipologia di clienti siano distinti.
2.2 Il Rapporto con l’Ex Datore di Lavoro: Anti-Elusione
Per contrastare il fenomeno delle “false partite IVA” (dipendenti mascherati), la norma esclude chi esercita l’attività prevalentemente (oltre il 50% dei ricavi) nei confronti di:
- Datori di lavoro attuali.
- Soggetti che sono stati datori di lavoro nei due anni precedenti.
- Soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili.1
Questa causa ostativa non si applica ai praticanti (avvocati, commercialisti, ecc.) che aprono partita IVA dopo il periodo di tirocinio obbligatorio, per i quali la continuità con lo studio dove si è svolta la pratica è fisiologica e non elusiva.
2.3 Il Limite dei Redditi da Lavoro Dipendente (Novità 2025)
Parallelamente all’aumento del tetto per le spese del personale, il 2025 vede l’innalzamento della soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) percepiti nell’anno precedente.
Fino al 2024, chi percepiva redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro era automaticamente escluso. Dal 2025, tale soglia è stata elevata a 35.000 euro.
Dettagli Operativi:
- La verifica si fa sui redditi percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del regime (es. redditi 2024 per il forfettario 2025).
- La causa di esclusione non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente. Attenzione: se dopo la cessazione viene intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere al 31 dicembre, il cumulo dei redditi rileva ai fini del tetto dei 35.000 euro. Se invece il soggetto percepisce 40.000 euro ma si licenzia a novembre e al 31 dicembre non ha datori di lavoro, può accedere al forfettario.
- Il reddito da pensione è assimilato al lavoro dipendente e rientra nel calcolo.
2.4 Le Esclusioni Settoriali e Territoriali
Non possono accedere al regime:
- Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. Agricoltura, Editoria, Tabacchi, Agenzie di Viaggio, Vendita di beni usati).
- Soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato UE/SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo (c.d. “Non residenti Schumacker”).
- Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
3. Il Cuore del Sistema: Determinazione del Reddito e Tassazione
Il Regime Forfettario deroga ai principi contabili ordinari di determinazione del reddito (ricavi meno costi). Il reddito imponibile viene determinato in modo presuntivo, applicando un coefficiente di redditività al fatturato incassato.
3.1 I Coefficienti di Redditività per Codice ATECO
Il legislatore ha associato a ciascun gruppo di attività economiche (identificate dai codici ATECO 2007) un coefficiente che rappresenta la percentuale di ricavi che si presume si trasformi in reddito. La parte restante (100% – coefficiente) è considerata “spesa forfettaria” e non viene tassata.
Di seguito riportiamo la tabella completa dei coefficienti vigenti per il 2025, basata sull’Allegato 4 della Legge 190/2014 :
|
Gruppo di Settore |
Codici ATECO |
Coefficiente di Redditività |
Spese Forfettarie Riconosciute |
|
Industrie alimentari e delle bevande |
10 – 11 |
40% |
60% |
|
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45, 46, 47 (esclusi ambulanti) |
40% |
60% |
|
Commercio ambulante (prodotti alimentari) |
47.81 |
40% |
60% |
|
Commercio ambulante (altri prodotti) |
47.82 – 47.89 |
54% |
46% |
|
Costruzioni e attività immobiliari |
41, 42, 43, 68 |
86% |
14% |
|
Intermediari del commercio (Agenti) |
46.1 |
62% |
38% |
|
Servizi di alloggio e ristorazione |
55 – 56 |
40% |
60% |
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, finanziarie |
64-66, 69-75, 85-88 |
78% |
22% |
|
Altre attività economiche (Servizi alla persona, Informatica, ecc.) |
Codici residuali (es. 62, 96) |
67% |
33% |
Insight: Si noti la disparità tra settori. Le attività professionali (coefficiente 78%) hanno un riconoscimento di spese molto basso (22%), presumendo che un avvocato o un medico abbiano costi fissi limitati. Al contrario, il commercio e la ristorazione (coefficiente 40%) vedono riconosciuto un 60% di costi forfettari, in virtù dell’incidenza del costo delle merci vendute. Questa rigidità può penalizzare professionisti con alti costi di struttura (es. affitti in centro, software costosi), rendendo il forfettario meno conveniente dell’ordinario nonostante l’aliquota bassa.
3.2 L’Unica Deduzione Ammessa: I Contributi Previdenziali
Dal reddito forfettario lordo (Ricavi x Coefficiente) è possibile dedurre esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno solare (criterio di cassa).1
- Sono deducibili i contributi versati per sé e per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico.
- Se i contributi versati superano il reddito forfettario, l’eccedenza può essere utilizzata in diminuzione di altri redditi IRPEF (es. redditi da lavoro dipendente) nel quadro RP della dichiarazione dei redditi.
3.3 L’Imposta Sostitutiva (Flat Tax): 15% o 5%
Sul reddito netto (Reddito Forfettario Lordo – Contributi Previdenziali) si applica l’imposta sostitutiva.
- Aliquota Ordinaria: 15%. Sostituisce IRPEF (scaglioni dal 23% al 43%), Addizionali Regionali, Addizionali Comunali e IRAP.1
- Aliquota Start-up: 5% per i primi 5 anni di attività.
Requisiti per l’aliquota al 5% (Start-up):
Per accedere all’aliquota super-agevolata del 5%, è necessario soddisfare tre condizioni stringenti 1:
- Novità dell’attività: Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- Divieto di “Mera Prosecuzione”: La nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Eccezione: Il periodo di pratica obbligatoria per l’accesso alle professioni non costituisce causa ostativa.
- Limite Ricavi precedente: Se si prosegue un’attività svolta da altro soggetto (es. acquisto di un bar o subentro in uno studio), i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono aver superato il limite di 85.000 euro.
4. Il Quadro Previdenziale: Novità INPS 2025
Il trattamento previdenziale rappresenta una delle voci di costo più significative. Il regime forfettario interagisce in modo differenziato con le diverse casse previdenziali.
4.1 Professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS
I professionisti senza cassa autonoma (es. consulenti informatici, designer, formatori) sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- Aliquota 2025: L’aliquota contributiva prevista per il 2025 si attesta intorno al 26,07%.9
- Base Imponibile: Si applica sul Reddito Forfettario Lordo (Ricavi x Coefficiente).
- Meccanismo: Non esistono minimali fissi. Se il reddito è zero, i contributi sono zero. I versamenti seguono le scadenze fiscali (saldo e acconti come per le imposte).
4.2 Artigiani e Commercianti: Riduzioni e Agevolazioni
Artigiani e commercianti sono soggetti a una contribuzione basata su un minimale (reddito minimo imponibile, circa 18.000 euro) su cui si pagano contributi fissi (circa 4.500 euro annui) indipendentemente dal fatturato, e contributi a percentuale sulla parte eccedente il minimale.
Rilevante l’eccezione prevista dalla circolare INPS 38/2025: gli Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono esenti dal minimale, dovendo versare solo i contributi in percentuale.
La Riduzione Strutturale del 35%
Per chi aderisce al forfettario, è possibile richiedere una riduzione del 35% su tutti i contributi dovuti (sia fissi che eccedenti).
- Procedura: La richiesta va inviata telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento (o tempestivamente in caso di nuova iscrizione).
- Effetti: Il risparmio è immediato in termini di liquidità. Tuttavia, la riduzione comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici: se l’importo versato non copre il minimale teorico, l’anzianità contributiva per l’anno sarà inferiore a 12 mesi (es. si potrebbero maturare solo 8 mesi di pensione in un anno), il che rende l’opzione sicuramente conveniente solo nei casi in cui l’imponibile dopo l’abbattimento forfettario superi i 28.000 euro.
NOVITÀ 2025: Riduzione del 50% per Nuove Iscrizioni
La Legge di Bilancio 2025 introduce una misura straordinaria per favorire le nuove imprese.2
Per i soggetti che effettuano una nuova iscrizione alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025, è prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali.
- Durata: L’agevolazione ha una durata limitata (36 mesi dalla data di iscrizione, secondo le interpretazioni correnti della norma sperimentale).
- Ambito: Si applica esclusivamente ai nuovi iscritti (start-up vere e proprie).
- Interazione: È fondamentale valutare la convenienza rispetto alla riduzione del 35%. Generalmente, il 50% è più vantaggioso in termini di cassa, ma valgono le stesse considerazioni sulla riduzione dell’anzianità pensionistica. La circolare INPS n. 83/2025 13 chiarirà i dettagli operativi per l’opzione tra i due benefici.
4.3 Professionisti con Cassa Autonoma
Per i professionisti ordinistici (Architetti, Avvocati, Medici, ecc.), la contribuzione segue le regole delle rispettive Casse di Previdenza (Inarcassa, Cassa Forense, ENPAM, ecc.). Il regime forfettario non introduce sconti automatici su questi contributi, salvo specifiche delibere delle singole casse.
5. IVA, Fatturazione e Adempimenti Documentali
Nonostante l’esonero dall’IVA, i forfettari sono ormai pienamente integrati nell’ecosistema digitale fiscale.
5.1 Franchigia IVA e Codici Fattura
Il contribuente forfettario non addebita l’IVA in fattura e non detrae l’IVA sugli acquisti.1
Nelle fatture elettroniche, l’importo deve essere indicato senza imposta, utilizzando il codice natura N2.2 (Non soggette – altri casi).
È obbligatorio inserire la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.”
Inoltre, per fatture di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 2,00 euro, da assolvere virtualmente (codice in fattura elettronica) con pagamento trimestrale tramite F24.
5.2 Obbligo di Fatturazione Elettronica Universale
Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i forfettari, senza limiti di fatturato. La “moratoria” per i piccoli è terminata. Le fatture devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dall’operazione.
5.3 NOVITÀ 2025: Fattura Semplificata senza Limiti
A partire dal 1° gennaio 2025, una modifica normativa ha eliminato il limite di 400 euro per l’emissione della fattura semplificata.
I forfettari possono ora emettere fatture semplificate (tipo documento TD07) per qualsiasi importo. Questo tipo di documento richiede meno dati rispetto alla fattura ordinaria (ad esempio, è sufficiente indicare solo il Codice Fiscale o la Partita IVA del cliente senza l’indirizzo completo, e una descrizione generica dei beni/servizi). Questa misura rappresenta una notevole semplificazione operativa, riducendo gli errori formali in fase di compilazione.
5.4 Operazioni con l’Estero: Attenzione al Reverse Charge
Nonostante la franchigia IVA interna, i forfettari devono prestare attenzione all’estero 1:
- Servizi ricevuti da estero: Si applica il reverse charge. Il forfettario deve integrare la fattura (o emettere autofattura TD17/TD18/TD19) e versare l’IVA italiana entro il 16 del mese successivo.
- Acquisti beni Intra-UE: Fino a 10.000 euro annui, l’IVA è assolta all’estero. Sopra i 10.000 euro, scatta l’obbligo di iscrizione VIES e versamento IVA in Italia.
- Cessioni/Prestazioni verso estero: Richiedono fattura (senza IVA italiana) e, spesso, iscrizione al VIES e compilazione degli elenchi Intrastat (solo per servizi resi, o beni se superano soglie elevate).
6. Uscita dal Regime e Transizione
La permanenza nel regime è condizionata al rispetto delle soglie. Le regole di fuoriuscita sono state inasprite per evitare abusi.
6.1 Le Due Vie di Uscita per Superamento Limiti
Se si supera la soglia di ricavi di 85.000 euro, si aprono due scenari:
- Superamento “Lieve” (85.001 € – 100.000 €): Il contribuente mantiene il regime forfettario per l’anno in corso (pagando il 15% su tutto). La fuoriuscita avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Superamento “Grave” (Oltre 100.000 €): Scatta la fuoriuscita immediata. Il regime forfettario cessa nello stesso anno in cui si supera il limite.
- Le operazioni che comportano lo sforamento e tutte le successive devono essere fatturate con IVA.
- L’intero reddito dell’anno (anche la parte sotto i 100k) viene ricalcolato secondo le regole IRPEF ordinarie (costi analitici, scaglioni), permettendo però la detrazione dell’IVA sugli acquisti e delle spese sostenute.
6.2 Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026
Il nuovo istituto del Concordato Preventivo Biennale, che permette di fissare le imposte per un biennio in accordo con il Fisco, vede i forfettari in una posizione particolare.
Per il biennio 2025-2026, i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dalla possibilità di aderire al Concordato.20
L’unica eccezione riguarda coloro che escono dal forfettario nel 2024 (per superamento limiti) e approdano al regime ISA nel 2025: questi soggetti potrebbero valutare l’adesione al CPB come neo-soggetti ISA, ma la normativa è in evoluzione. Per il forfettario “puro”, il reddito è già concordato a monte tramite i coefficienti, rendendo l’istituto del CPB tecnicamente ridondante.
Conclusioni e Prospettive
Il Regime Forfettario 2025 si conferma uno strumento potente di pianificazione fiscale, reso ancora più attrattivo dall’innalzamento delle soglie per personale e lavoro dipendente a 35.000 euro. Queste modifiche trasformano il forfettario da “regime di rifugio” per micro-attività a vero e proprio incubatore per piccole imprese strutturate.
Tuttavia, la gestione non è priva di insidie. La rigidità dei coefficienti di redditività (che ignorano i costi reali), le complesse cause di esclusione (controllo S.r.l., rapporti di lavoro) e il rischio di fuoriuscita immediata sopra i 100.000 euro richiedono una gestione contabile attenta e proattiva.
Non esiste una “convenienza assoluta”: per attività con margini bassi e alti costi fissi, il regime ordinario potrebbe paradossalmente risultare più vantaggioso grazie alla deducibilità dei costi e dell’IVA, così come l’impatto dei prevedibili oneri detraibili/deducibili dal IRPEF potrebbe incidere nella scelta.
Lo Studio rimane a completa disposizione per effettuare una simulazione personalizzata, verificando la Vostra specifica situazione alla luce delle nuove soglie e valutando l’opportunità delle agevolazioni contributive per le nuove iniziative imprenditor





